La cessione di un quantitativo minimo di cocaina può comportare la non punibilità per particolare tenuità del fatto

Un uomo veniva processato, in relazione all’art. 73 c. 5 DPR 309/1990, per aver ceduto 0,3 grammi lordi di cocaina, pari a 0,124 grammi netti.

Sia in primo, che in secondo grado, l’imputato veniva condannato alla pena ritenuta congrua.

Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso in Cassazione, articolando plurimi motivi.

Con sentenza 25045/2020, la Suprema Corte disattende tutte le lagnanze del ricorrente, ad eccezione di quella relativa alla “contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen.

Quest’ultima norma consente infatti al Giudice di dichiarare la non punibilità del fatto costituente reato, in presenza di determinati presupposti, tra i quali – in primis – la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento.

In particolare, con la sentenza in esame non viene condivisa la motivazione addotta sul punto dai Giudici di appello che – nonostante il «modestissimo quantitativo di sostanza ceduta» – avevano negato l’applicabilità dell’invocato istituto, laconicamente richiamando la non occasionalità dello spaccio, in considerazione del sequestro di circa € 500, operato ai danni dell’imputato, nonostante il suo stato di disoccupazione.

Tale “modus opinandi” non è condiviso dalla Cassazione, la quale evidenzia che proprio la sentenza impugnata dà atto di un unico episodio di spaccio al quale gli operanti avevano assistito.

Peraltro, la non abitualità dello spaccio non può neppure desumersi dalla mera circostanza relativa all’importo di denaro sequestrato, in assenza di ulteriori elementi – nell’impugnato provvedimento – che potessero farla ritenere.

Il ravvisato grave vulnus motivazionale della sentenza d’appello ne ha così comportato l’annullamento limitatamente all’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., con contesuale disposizione di un nuovo processo in merito.

 

Avv. Sandro Cannalire