Ecco il nuovo commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 44332/19

Con una breve, ma interessante sentenza depositata Mercoledì 30 Ottobre (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 44332/19), la Suprema Corte annulla senza rinvio l’impugnata sentenza della Corte d’appello di Bologna, dichiarando l’improcedibilità dell’azione penale derivante dall’esclusione della circostanza aggravante della destrezza e dalla mancanza di querela.

La vicenda è semplice: Tizio veniva condannato, sia in primo che in secondo grado, per il delitto di furto con destrezza di una borsa lasciata all’interno di un’autovettura.

Con un unico motivo di impugnazione, l’imputato si doleva per la ritenuta sussistenza di detta aggravante (che rende procedibile d’ufficio il reato), evidenziando che la proprietaria aveva lasciato incustodita la borsetta.

La Suprema Corte accoglie il gravame, ribadendo che ricorre la destrezza solo nelle ipotesi in cui l’agente abbia realizzato una condotta connotata da “particolari abilità, astuzia o avvedutezza”, in grado di “sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore”.

Non è invece idonea ad integrare tale aggravante il mero approfittamento della disattenzione o del momentaneo allontanamento del detentore, non causate dal reo.

Tale è l’insegnamento reso dalle Sezioni Unite Penali, al quale si uniforma la pronuncia in esame.

Nel caso sottoposto al vaglio della Cassazione, la vittima aveva lasciato incustodito il bene, durante lo scarico delle merci dall’autovettura e l’imputato si era “limitato” ad approfittare di tale evenienza, da lui non provocata.

Esclusa l’aggravante, infatti, il reato di furto torna ad essere procedibile a querela, non presentata nello specifico, con conseguente emissione del dispositivo sopra riportato.

avv. Sandro Cannalire