Ecco il nuovo commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 36418/19

Con sentenza depositata il 26.8.2018 (n. 36418/19), la terza sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un imputato, già condannato dalla Corte d’appello di Torinoin ordine al reato di cui all’art. 609 bis, terzo comma, cod. pen., per aver baciato repentinamente sul collo una ragazzina quattordicenne incontrata in una stazione ferroviaria”.

Detto articolo punisce con la reclusione da sei a dodici anni “chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali” ed al comma terzo prevede una diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi nei casi di minore gravità (come nella vicenda in esame).

Nel caso specifico l’imputato aveva tentato di giustificare il suo gesto, dichiarando di aver baciato la sua giovane vittima “per salutarla”, ma tale giustificazione veniva ritenuta dalla Corte un “tentativo di minimizzare una condotta avente natura sessuale”, peraltro “del tutto inverosimile”, stante anche il divario d’età tra l’autore del gesto (uomo di circa 60 anni) e la giovane vittima.

Per quanto concerne l’elemento oggettivo del reato in esame, la sentenza si allinea ad una consolidata giurisprudenza, che reputa integrato il reato di violenza sessuale (seppur nella forma “attenuata”) anche da un bacio, ove sintomatico di una compromissione della libera determinazione sessuale del soggetto passivo, in considerazione della morbosità della condotta tenuta dal reo nei confronti della vittima, da valutarsi caso per caso.

Sul versante soggettivo, il Supremo Collegio ha poi ribadito che per la configurabilità del detto delitto non rileva la finalità soggettiva del reo (che può essere la più disparata: scherno, lascivia, umiliazione od altro), ma solo ed esclusivamente la volontarietà dell’offesa all’integrità sessuale della persona offesa.

Ciò, in quanto il reato di violenza sessuale è sorretto dal dolo generico, inteso quale nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo della libertà sessuale altrui, in assenza di alcun consenso della persona offesa.

avv. Sandro Cannalire